Circolo Aeromodellisti di Guidonia

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NUOVO

CIRCOLO AEROMODELLISTI GUIDONIA

 

 

STATUTO

 

 

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

 

 

Art.1 E’ costituita, con atto costitutivo, un’Associazione non riconosciuta denominata: “ Nuovo Circolo Aeromodellisti Guidonia”.

 

Art.2 L’associazione a sede in Guidonia, località Formelluccia, provincia Roma, ma può costituire sedi secondarie.

 

Art.3 Scopo dell’associazione è la divulgazione e la pratica dell’aeromodellismo.L’associazione non ha scopo di lucro.

 

 

ASSOCIATI

 

 

Art.4 Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta all’Assemblea. Spetta a questa deliberare sulle domande d’ammissione.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.

Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

 

Art.5 Gli associati si dividono in due categorie, come consentito dall’art.36 del codice civile.

Associati ordinari, composti oltre che dai partecipanti all’atto costitutivo, da tutti coloro che fanno richiesta scritta con modalità all’art.4 del presente statuto.

Associati partecipanti, composti da tutti coloro che fanno richiesta scritta con modalità all’art.4 del presente statuto. Solo gli associati ordinari hanno diritto di voto e possono partecipare attivamente alla vita dell’Associazione in tutte le sue forme.

Gli associati partecipanti possono solo usufruire della struttura messa a disposizione dall’Associazione, ed a tal fine verseranno le quote annuali associative richieste dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può nominare soci onorari persone che abbiano dimostrato particolare interesse alla diffusione dell’aeromodellismo o che abbiano aiutato l’Associazione in maniera consistente.

Gli associati partecipanti e i soci onorari non hanno alcun diritto di voto e non possono ricoprire ruoli negli organi dell’Associazione.

Gli associati partecipanti possono fare domanda per divenire associati ordinari nella modalità all’art.4 del presente statuto.

 

Art.6 Gli associati vengono messi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

 

·        che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;

·        che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;

·        che non adempiono i doveri inerenti alla qualità d’associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.

·        che non dovessero rispettare le norme di sicurezza dell’impianto dove si svolge l’attività dell’Associazione.

 

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

 

Art.7 Gli organi dell’associazione sono:

 

1.      l’Assemblea degli associati ordinari;

2.      il Comitato direttivo;

3.      il Presidente;

 

 

ASSEMBLEA

 

 

Art.8 L’Assemblea è costituita da tutti gli associati ordinari.

L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

L’Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:

·        all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,

·        alla nomina del Comitato Direttivo,

·        all’approvazione e alle modificazioni dello statuto e d’eventuali regolamenti;

·        ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

 

Art.9 L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere inoltrata mediante invio telegramma inviato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto.

Ogni associato ordinario può farsi rappresentare da un altro associato ordinario. Tuttavia nessun associato ordinario può rappresentare più d’altri due associati ordinari.

 

 

COMITATO DIRETTIVO

 

 

Art.10 L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati ordinari, i quali dureranno in carica cinque anni e comunque fino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, l’intero Comitato Direttivo s’intenderà decaduto.

 

Art.11 Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea,

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E’, in ogni caso, fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati ordinari o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare dei propri poteri a uno o più membri del Comitato.

E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’Assemblea, per l’approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo, per l’anno precedente, e il bilancio preventivo per l’anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assembla e finché sia approvato. Gli associati ordinari possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza si può usare il telegramma inoltrandolo almeno due giorni prima della riunione.

Il Comitato Direttivo è convocato da uno dei suoi membri qualora ce ne sia necessità.

 

Art.12 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea. In alternativa può essere eletto da Comitato Direttivo.

Il Presidente è comunque un membro del Comitato Direttivo.

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

 

 

PATRIMONIO

 

 

Art.13 Il patrimonio sociale è formato:

 

1.      dal patrimonio iniziale di Euro…………

2.      dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

3.      dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;

4.      da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;

5.      da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

 

 

SCIOGLIMENTO

 

 

Art.14 L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art.27 del codice civile:

 

·        quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

·        per altre cause di cui all’art.27 c.c..

 

In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art.15 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.





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