CIRCOLO AEROMODELLISTI GUIDONIA
STATUTO
DENOMINAZIONE
OGGETTO SEDE
Art.1 E’
costituita, con atto costitutivo, un’Associazione non riconosciuta denominata:
“ Nuovo Circolo Aeromodellisti Guidonia”.
Art.2 L’associazione
a sede in Guidonia, località Formelluccia, provincia Roma, ma può costituire
sedi secondarie.
Art.3 Scopo dell’associazione è
la divulgazione e la pratica dell’aeromodellismo.L’associazione non ha scopo di
lucro.
ASSOCIATI
Art.4 Sono
associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti
coloro, persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono
in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta all’Assemblea.
Spetta a questa deliberare sulle domande d’ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed
ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto,
dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art.5 Gli associati si dividono in
due categorie, come consentito dall’art.36 del codice civile.
Associati ordinari,
composti oltre che dai partecipanti all’atto costitutivo, da tutti coloro che
fanno richiesta scritta con modalità all’art.4 del presente statuto.
Associati
partecipanti, composti da tutti coloro che fanno richiesta scritta con
modalità all’art.4 del presente statuto. Solo gli associati ordinari hanno diritto di voto e possono partecipare
attivamente alla vita dell’Associazione in tutte le sue forme.
Gli associati
partecipanti possono solo usufruire della struttura messa a disposizione
dall’Associazione, ed a tal fine verseranno le quote annuali associative
richieste dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo può nominare soci onorari persone che abbiano dimostrato particolare interesse
alla diffusione dell’aeromodellismo o che abbiano aiutato l’Associazione in
maniera consistente.
Gli associati
partecipanti e i soci onorari
non hanno alcun diritto di voto e non possono ricoprire ruoli negli organi
dell’Associazione.
Gli associati
partecipanti possono fare domanda per divenire associati ordinari nella modalità all’art.4 del presente statuto.
Art.6 Gli associati vengono messi a
far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione,
oltre che per morte, per dimissione o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato
Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con
delibera motivata contro gli associati:
·
che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero
che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
·
che non eseguono in tutto o in parte il versamento
delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo
e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
·
che non adempiono i doveri inerenti alla qualità
d’associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
·
che non dovessero rispettare le norme di sicurezza
dell’impianto dove si svolge l’attività dell’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato
dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può
ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente
dell’Associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte
dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art.7 Gli organi dell’associazione
sono:
1. l’Assemblea degli associati ordinari;
2. il
Comitato direttivo;
3. il
Presidente;
ASSEMBLEA
Art.8 L’Assemblea è costituita da
tutti gli associati ordinari.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità
della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione, è necessario
che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere
saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza
semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto
sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli
associati.
L’Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno. Spetta
all’Assemblea deliberare in merito:
·
all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo,
·
alla nomina del Comitato Direttivo,
·
all’approvazione e alle modificazioni dello statuto e d’eventuali
regolamenti;
·
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo
intendesse sottoporre.
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito
verbale.
Art.9 L’Assemblea è convocata,
almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata
tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli
interessati. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere inoltrata mediante
invio telegramma inviato almeno due giorni prima della data prevista per la
riunione.
Ciascun associato ordinario ha diritto ad un voto.
Ogni associato ordinario può farsi rappresentare da un
altro associato ordinario. Tuttavia nessun associato ordinario può
rappresentare più d’altri due associati ordinari.
COMITATO
DIRETTIVO
Art.10 L’Associazione è amministrata
da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a cinque
membri scelti tra gli associati ordinari, i quali dureranno in carica cinque
anni e comunque fino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più
membri del Comitato direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in
sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino
alla prima assemblea la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza
del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri,
l’intero Comitato Direttivo s’intenderà decaduto.
Art.11 Al Comitato Direttivo
spettano tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione
di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea,
Il Comitato Direttivo provvede alle attività
dell’Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di
gestione agli scopi istituzionali. E’, in ogni caso, fatto divieto al Comitato
Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge.
Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli
associati ordinari o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi
spese e/o retribuzioni.
Potrà inoltre delegare dei propri poteri a uno o più
membri del Comitato.
E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell’attività dell’Associazione, i quali dovranno essere sottoposti
all’Assemblea per l’approvazione.
Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Comitato
Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno:
entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all’Assemblea,
per l’approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo, per l’anno
precedente, e il bilancio preventivo per l’anno successivo.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia
presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono
l’assembla e finché sia approvato. Gli associati ordinari possono prenderne
visione.
Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni
prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera,
oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. In caso di
urgenza si può usare il telegramma inoltrandolo almeno due giorni prima della
riunione.
Il Comitato Direttivo è convocato da uno dei suoi membri
qualora ce ne sia necessità.
Art.12 Il Presidente viene eletto
dall’Assemblea. In alternativa può essere eletto da Comitato Direttivo.
Il Presidente è comunque un membro del Comitato Direttivo.
Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la
legale rappresentanza dell’ente di fronte a terzi e in giudizio e dà esecuzione
alle delibere del Comitato Direttivo.
PATRIMONIO
Art.13 Il patrimonio sociale è
formato:
1. dal
patrimonio iniziale di Euro…………
2. dalle
quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno
essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento
dell’Associazione;
3. dai
contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
4. da
eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
5. da
eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
SCIOGLIMENTO
Art.14 L’Associazione si estingue
secondo le modalità di cui all’art.27 del codice civile:
·
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
·
per altre cause di cui all’art.27 c.c..
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito
alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.15 Per tutto quanto non previsto
dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle
leggi in materia.